la clausola claims made non è vessatoria ma il giudice deve valutarne la meritevolezza

Le c.d. clausole claims made, che impongono all’assicurato una determinata condotta a pena di decadenza della garanzia, non sono necessariamente vessatorie ma possono non essere meritevoli di tutela, secondo un apprezzamento rimesso al giudice di merito, che deve valutare se la previsione contrattuale non renda eccessivamente oneroso o impossibile  l’esercizio del diritto da parte dell’assicurato..

E’ quanto stabilisce una recente ordinanza di legittimità (Cass.civ. sez. III 13 maggio 2020 n. 8894), statuendo su  una vicenda in cui l’assicurazione aveva rifiutato di manlevare un ospedale per i danni reclamati dai genitori di un minore ivi ricoverato, sull’assunto che il sinistro non era stato denunziato entro l’anno dalla cessazione del contratto, secondo quanto stabilito  nelle condizioni di polizza.

L’ospedale convenuto, che aveva chiamato in garanzia Generali spa, ha visto respingere la domanda nei confronti della compagnia nei due gradi di merito, risultando invece vittorioso in cassazione, ove il ricorrente aveva sostenuto che “la clausola claims made fa dipendere la prestazione dell’assicurazione non solo dall’evento dedotto in contratto, ma altresì da un ulteriore evento incerto, quale è la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato: se questa ultima non è tempestiva, non potrà esserlo neanche quella dell’assicurato.

La copertura assicurativa, infatti, decade se il terzo danneggiato decide di formulare la richiesta di risarcimento trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto. Ossia: la tempestività della richiesta di manleva, dipende dalla tempestività della richiesta di risarcimento da parte del terzo, e questa dipendenza pone l’assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell’assicuratore, creando una decadenza che il contraente non può evitare.”

La Corte di legittimità ha ritenuto  fondato l’argomento e ha accolto  il ricorso, esprimendo il seguente principio di diritto, desunto da principi affermati dalle Sezioni unite nel 2016 e nel 2018: “ le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. Nella fattispecie, poichè la denuncia del “sinistro” dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l’assicurato, prima del quale quest’ultimo non ha interesse ad avvisare la sua assicurazione, il medesimo assicurato ha un onere (derivante dalla polizza) cui può adempiere solo se ha ricevuto in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia se ha ricevuto la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell’arco temporale dell’anno di sua validità. Con conseguente violazione di legge della relativa clausola, di cui all’art. 1322 c.c.

© cgslegal 20 maggio 2020

 

 

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