colpa medica: convivenza e danno parentale

La Corte di legittimità ( Cass. civ. III, ord. 8 aprile 2020 n. 7743)  affronta un’ipotesi di responsabilità per colpa medica e  si pronuncia sulla sussistenza in capo al nipote non convivente   di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito, iure proprio, per il decesso del nonno.

Fino ad oggi, in base al prevalente (rectius, granitico) orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento di tale diritto a soggetti non appartenenti  al nucleo familiare (coniugi, genitori, figli) presupponeva per l’attore l’onere di provare la convivenza.

L’ordinanza  intende invece dare continuità a più recenti orientamenti,  osservando che, pur essendo opportuno  evitare la dilatazione dei soggetti legittimati  ad agire per il risarcimento del danno in un’ottica di bilanciamento degli interessi,  non è necessario dimostrare la convivenza, parametro che diviene rilevante per la  quantificazione del danno.

La convivenza, dunque, non va dimostrata per chiedere la tutela risarcitoria, ma  sarà presupposto che consentirà  al Giudice di  determinare l’entità  del danno risarcibile. 

Ciò non significa, tuttavia,  che chiunque  possa autonomamente ottenere il risarcimento in questione, poiché in capo al danneggiato  rimarrà l’onere di provare il particolare legame affettivo che lo  univa al nonno,  seppur non convivente,  e senza che l’assenza di tale ultimo requisito possa essere, in sé, considerata ostativa al risarcimento.

cassazione-civile-ordinanza-8-aprile-2020-n-7743
© cgs legal 28 aprile 2020
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