dito rotto nello sportello dell’auto: ne risponde la compagnia RCA

Un padre chiude inavvertitamente lo sportello dell’auto,  rompendo in tal modo il dito del figlio che si trovava all’interno.

Il veicolo gli era stato prestato da una conoscente, che viene citata in giudizio unitamente alla compagnia che la assicura per la RCA, per ottenere il risarcimento dei danni: dapprima il Giudice di Pace di Napoli e poi il Tribunale partenopeo respingono l domanda, ritenendo che non si tratti di danno connesso alla circolazione, poiché il veicolo era fermo.

La Corte di legittimità (Cass.civ. sez. VI_3 ord. 28 maggio 2020 n. 10024) , invece, accoglie il ricorso e cassa con rinvio, ribadendo concetti consolidati: “Come già affermato da questa S.C. “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. S.U. 8620/2015; che, in motivazione ha precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso; ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nella specie); in particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. 1284/04; 18618/2005).

Il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. sol perché il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura, non si è attenuta ai detti principi e va, quindi cassata.”

© cgslegal 3 giugno 2020

 

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