condominio: il cappotto non è innovazione voluttuaria

La Corte di Cassazione, con ordinanza 20 aprile 2021 n. 10371 rel. Scarpa, ha statuito che la delibera con cui il condominio decide di procedere alla realizzazione di un cappotto termico per l’isolamento dell’edificio non ha ad oggetto una innovazione gravosa e voluttuaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1121 c.c., che consente ai condomini dissenzienti di non partecipare alla relativa spesa.

Laddove la decisione sia assunta con le opportune maggioranze vincola pertanto tutti i partecipanti al condominio, obbligati a partecipare alla relativa spesa.

La pronuncia contiene interessanti spunti interpretativi anche in ordine alla natura costitutiva della delibera che approva la spesa e alla natura dichiarativa di quella che approva il relativo riparto, nonché sulla differenza fra l’obbligazione del condomino di pagare la propria quota e quella del condominio di versare tali somme la terzo creditore.

© cgs legal 21 aprile 2021

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