Decreto Rilancio: scomparse le disposizioni sul condominio

Il 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto c.d. Decreto Rilancio, dalle cui bozze – reperibili in rete – risultavano due disposizioni in tema di condominio:

“Art.212-ter Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti: “21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa alla data, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi dalla scadenza in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.

Lo spirito delle norme era apprezzabile  in quanto volte a prorogare i poteri dell’amministratore in scadenza in questo periodo (a fronte della difficoltà, laddove non se ne ritenga sussistente un vero e proprio divieto, di convocare assemblee) e, dall’altro, a estendere il termine per la convocazione della assemblea per l’approvazione del rendiconto, fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a mente dell’art. 1130 n. 10 c.c.

Assai meno apprezzabile era invece la formula con cui si intendeva perseguire quei risultati:  la norma disponeva  di fatto una proroga, che tuttavia definiva  rinnovo (che invece presuppone  il decorso di un nuovo rapporto contrattuale).  Trattandosi di proroga straordinaria disposta ex lege, era  da ritenere che l’amministratore mantenesse  intatti tutti i poteri (e il diritto al compenso) e non solo quelli ordinari previsti in caso di protrazione del mandato ex art. 1129 comma VI c.c.

La proroga doveva decorrere  dalla data di scadenza dell’incarico originario.

Ancor meno felice appariva  la formulazione della norma sull’estensione del termine per l’approvazione dei rendiconti, che prevedeva che  l’estensione a  dodici mesi non decorresse  dalla scadenza  del termine di cui all’art. 1130 n. 10 c.c. ma dalla chiusura del rendiconto, nascendo così già assai monco rispetto a quelle chiusure che si collocano alla fine del 2019.

nella versione apparsa sulla G.U. 128 del 19 maggio 2020 quelle norme sono scomparse dal D.L. 34/2020, dunque al momento non sussiste alcuna proroga per l’incarico dell’amministratore e per il termine di presentazione e approvazione del rendiconto, anche se voci parlamentari indicano la sede della conversione come momento di introduzione delle  attese indicazioni per il mondo condominiale, che ad oggi – pur a fronte del divieto di assembramento, della difficoltà di celebrazione delle assemblee e di approvazione dei rendiconti (con conseguente impossibilità di perseguire giudizialmente i morosi) e di mesi di problemi applicativi –  non ha visto emanare  alcuna specifica disposizione normativa.

© cgslegal 20 maggio 2020

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