marciapiede bagnato davanti al negozio: il commerciante deve risarcire il passante caduto

E’ quanto afferma la corte di legittimità in una recente pronuncia (Cass.civ. sez. VC-3 ord. 21 gennaio 2021 n. 1107), statuendo su un caso in cui un passante era caduto, a seguito della presenza di acqua saponata sul marciapiede davanti ad una profumeria,  riportando lesioni. L’istruttoria svolta nei gradi di merito aveva evidenziato che la presenza di acqua e sapone era dovuto all’opera di un soggetto che, saltuariamente, si occupava delle pulizie del fondo commerciale, sì che doveva riconoscersi sia la sussistenza di nesso causale fra l’evento e la presenza di acqua sul marciapiede sia la sussistenza di prova circa la responsabilità del committente ex art 2049 c.c.

Il giudice di legittimità, pur dichiarando inammissibile il ricorso del commerciante, si esprime su quest’ultimo punto di diritto, evidenziando come  “l’assenza di un nesso di occasionalità necessaria tra preponente e preposto in assenza di un rapporto lavorativo tra il padrone e il committente (cfr. Cass. 15/04/2019, n. 10445, la quale ha ribadito che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l’art. 2049 c.c., non richiede affatto, quale presupposto, l’esistenza un rapporto di lavoro subordinato; e che la responsabilità del padrone o del committente per fatto del commesso sussiste di anche quando, come nel caso di specie, non sia stato individuato l’autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello – del tutto astratte, perché prive di confronto con la decisione impugnata, la quale ha ritenuto che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti dalle prove testimoniali espletate, per ritenere sussistente il rapporto di preposizione e di occasionalità necessaria, specificando, correttamente, che ai fine della sua ricorrenza non era necessario che tra il soggetto che aveva gettato sui marciapiede l’acqua insaponata e la titolare della profumeria vi fosse un rapporto di lavoro subordinato.”

© cgslegal.it 23 gennaio 2021

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