Nell’esecuzione presso terzi, in cui il creditore pignorante agisce sui crediti del debitore per un importo pari a quello precettato aumentato della metà ai sensi dell’art. 546 c.p.c., il giudice non potrà assegnare al creditore – che non abbia esteso l’oggetto del pignoramento – somme eccedenti quell’importo, anche se costui abbia provveduto ad intervenire nell’esecuzione […]Continue reading

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